Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).
1. All'articolo 85 del al decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli;
b) i tricicli;
d) i quadricicli;
e) le autovetture;
f) gli autobus;
g) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
h) i veicoli a trazione animale»;
b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).
1. All'articolo 85 del al decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli;
b) i tricicli;
d) i quadricicli;
e) le autovetture;
f) gli autobus;
g) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
h) i veicoli a trazione animale»;
b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».