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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.18. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2009  [ apri ]
22.18. (nuova formulazione)
approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;
b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».

22.18. (nuova formulazione)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;
b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».