Dopo l'articolo 22 inserire il seguente: Art. 22-bis. - (Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni). - 1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n, 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione».
2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).
1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n, 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione».
2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.