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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.8. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2009  [ apri ]
12.8. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

ex 3.3
12.8. (nuova formulazione)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

ex 3.3