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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.3. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2009  [ apri ]
1.3. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di caratteristiche tecniche dei veicoli stradali, ai veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si applica una riduzione della massa in ordine di marcia fino ad un massimo di una tonnellata. Nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione è pari alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e si applica solo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità; nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida la riduzione è pari alla massa degli accumulatori e dei loro accessori».
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione dei veicoli di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo.

1.3. (nuova formulazione)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di caratteristiche tecniche dei veicoli stradali, ai veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si applica una riduzione della massa in ordine di marcia fino ad un massimo di una tonnellata. Nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione è pari alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e si applica solo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità; nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida la riduzione è pari alla massa degli accumulatori e dei loro accessori».

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione dei veicoli di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo.