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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.08. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2009  [ apri ]
22.08.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
Art. 22-bis. - (Modificazioni agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione). - 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «sessanta giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati previsti dagli articoli 186, 186-bis e 187 non sono impugnabili con ricorso al giudice di pace. Il giudice penale competente a conoscere del reato è competente a decidere sulle violazioni di cui al presente comma e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa e le eventuali sanzioni accessorie ovvero, in caso di assoluzione, procedere all'annullamento del verbale.»

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata ed impugnabile con ricorso in tribunale»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura oppure da avvocati delegati. A tale scopo, il prefetto, sentita l'Avvocatura dello Stato, può stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati per individuare professionisti che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assumano la rappresentanza in giudizio.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione ed impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.»;
f) al comma 6 le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;
g) dopo il comma 9 è inserito il seguente: « La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.»

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Il Relatore