Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisisti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).
All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Non può ottenere la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E chi faccia uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di sostanze alcoliche tali da impedire di condurre con sicurezza i veicoli per la cui guida è necessario conseguire la suddetta patente. A tal fine, l'interessato deve esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura competente individuata con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.