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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.01. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
9.01.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Non può ottenere la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E chi faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti è predisposta la procedura per la certificazione di idoneità rilasciata dalla struttura competente indicata nel medesimo decreto al fine dell'ottenimento della patente di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il seguente comma: 10. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre la certificazione prevista dal comma 1-bis dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai fini della sua assunzione.