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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.2. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
8.2.

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: "superiore a 20 t", sono aggiunge le seguenti: "tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di una visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento"»;
2) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di limiti di età per la guida di veicoli a motore).