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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.03. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
8.03.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

Al comma 1-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 aggiungere infine il seguente periodo: «I quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 CC e limite di velocità max 45KM orari ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante con cilindrata 505CC e limite di velocità max 100 KM orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni in deroga alla normativa vigente l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa».