Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4. Le disposizioni degli articoli 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo, si applicano alle targhe prodotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, e comunque non prima del 1o gennaio 2011.