Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procede ad un aggiornamento dell'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, con riferimento agli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.