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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.5. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
23.5.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) in misura non inferiore ad un quarto della quota ad interventi a favore della mobilità ciclistica, nel caso che l'ente di cui al secondo periodo del comma 1 sia soggetto all'obbligo di predisposizione ed attuazione dei piani di cui all'articolo 36;
c-bis) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis.