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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.01. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
23.01.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Nel caso di somme dovute per sanzioni pecuniarie seguenti a violazioni di norme del Codice della strada, gli interessati che versino in disagiate condizioni economiche possono richiedere la suddivisione dei pagamenti in rate mensili.
2. L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Ciò può avvenire:
a) al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
b) in presenza del solo processo verbale di accertamento, rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta e prima che la somma venga iscritta a ruolo;
c) in fase di riscossione coattiva della somma ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 per l'ammontare dell'importo iscritto a ruolo.

3. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale per le somme iscritte a ruolo, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva e sulla somma dilazionata si applicano gli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973.
4. Per le sanzioni pecuniarie pari o superiori a euro 200 l'istanza di rateizzazione potrà essere accolta unicamente qualora ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) in particolare l'istante deve possedere un reddito familiare (si cumulano i redditi di ciascun familiare convivente) imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 9296,22, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'articolo 77 del citato decreto. Predetto limite è elevato di euro 1032,91 per ogni familiare convivente a carico. Quanto sopra potrà essere derogato unicamente qualora il richiedente dimostri di versare in condizioni disagiate momentanee dovute a circostanze a lui non addebitabili (esempio spese mediche ingenti, licenziamento da parte del datore di lavoro, eventi nefasti eccetera).
5. Per quanto concerne l'entità delle somme e il numero delle rate concedibili sono indicati i seguenti criteri:
fino a euro 199 non è concessa rateizzazione;
da euro 200 ad euro 399 massimo cinque rate mensili;

da euro 400 ad euro 599 massimo 10 rate mensili;
da euro 600 ad euro 799 massimo 15 rate mensili;
da euro 800 ad euro 999 massimo 20 rate mensili;
oltre euro 1000 massimo 30 rate mensili.

6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.