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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.4. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
22.4.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le parole da «Con la sentenza» fino a «di cui all'articolo 224-ter»;
b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis sostituire le parole da: «fatto salvo» fino a «dell'articolo 222» con le seguenti: «con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato o, pur appartenendo alla persona che ha commesso il reato, sia stabilmente destinato ad uso della sua famiglia e questa non abbia la disponibilità di un veicolo sostitutivo. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;
c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) al comma 2-quinquies, le parole: «ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 2-bis»
d) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «c-bis) al comma 7, sono soppresse le parole da: «e della confisca del veicolo» fino a: «estranea alla violazione»;
e) al comma 2, capoverso articolo 186-bis, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;
f) al comma 2, capoverso articolo 186-bis, comma 7, sopprimere le parole da: «e della confisca del veicolo» fino a «è raddoppiata»;

g) Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole da «Con la sentenza» fino a «di cui all'articolo 224-ter»;
h) al comma 3, lettera b) le parole da «e, fatto salvo» fino a «dell'articolo 222» sono sostituite dalle seguenti: «e la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I sezione II del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato o, pur appartenendo alla persona che ha commesso il reato, sia stabilmente destinato ad uso della sua famiglia e questa non abbia la disponibilità di un veicolo sostitutivo. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;