Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 590, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».