Dopo l'articolo 22 inserire il seguente: Art. 22-bis. - (Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni). - Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «centocinquanta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».