Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).
1. Al comma 1, dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole «centocinquanta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».