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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.02. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
21.02.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «dei velocipedi» sono sostituite dalle seguenti: «delle biciclette»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le biciclette appositamente costruite e omologate per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotte, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo»;
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono e sono in perfette condizioni e non sono ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di esse, con le modalità stabilite nel regolamento.

«9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere un apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da effettuare in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dismesse fino al loro specifico collaudo.

L'ente proprietario deve inoltre redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma»;
d) al comma 10, le parole: «di velocipedi» sono sostituite dalle seguenti: «di biciclette».