Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
All'articolo 173 comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo le parole: «al trasporto di persone in conto terzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per raccolta e trasporto di rifiuti, dei veicoli ad uso speciale, quando impiegati in attività di igiene ambientale e nell'ambito dei centri abitati, e delle aree industriali ed artigianali».