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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.02. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
18.02.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

Dopo l'articolo 167 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il seguente:

Art. 167-bis.

1. Il trasporto di cabotaggio stradale di merci in Italia è consentito ai vettori comunitari nei limiti previsti dalle disposizioni del regolamento comunitario.
2. Al vettore comunitario che esegue servizi di cabotaggio stradale in Italia senza averne titolo oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nel regolamento comunitario e sue disposizioni attuative è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.
3. Alla violazione di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.