stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.2. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
12.2.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. La frequenza di un corso di guida sicura della durata minima di otto ore presso un Centro di Guida Sicura, laddove presente, consente a coloro che lo hanno frequentato di ottenere un punteggio aggiuntivo di sei punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.»