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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.3. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2009  [ apri ]
1.3.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di massa di cui al presente articolo e al regolamento, i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida beneficiano di una riduzione della massa in ordine di marcia fino ad un massimo di una tonnellata. Nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione è pari alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e si applica solo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità; nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida la riduzione è pari alla massa degli accumulatori e dei loro accessori».