Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Modifiche all'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis). Attraversamento ciclabile: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli;»;
b) al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle biciclette che possono, previa ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h»;
c) al numero 17) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «comprese, in ogni caso, le biciclette»;
d) al numero 33) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora siano assenti piste ciclabili e ai bambini in bicicletta fino all'età di dieci anni»;
e) al numero 45), dopo le parole: «attraversamenti pedonali» sono inserite le seguenti: «e ciclabili»;
f) al numero 58), dopo le parole: «dei pedoni» sono inserite le seguenti: «, dei ciclisti».