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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.01. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
5.01.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato da medici iscritti in un elenco istituito presso gli Uffici delle Direzioni Generali Territoriali del dipartimento per i trasporti terrestri e per il Trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,»;
b) al comma 4 l'alinea è sostituito dal seguente: «l'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi provinciali ovvero le Province autonome di Trento e Bolzano, presso ogni azienda sanitaria locale, nei riguardi:»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 ammesso ricorso entro trenta giorni alla regione competente ovvero le Province autonome di Trento e Bolzano.
d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 1 del presente articolo, è disciplinato il periodo transitorio di prima applicazione e le modalità di controllo sull'osservanza delle disposizioni, nonché conseguentemente sono adeguate le procedure all'atto della scadenza della patente di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, anche espletate dalle Commissioni mediche locali ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì stabilite le modalità di comunicazione degli esiti dei ricorsi espletati ai sensi dell'articolo 119, comma 5 del predetto decreto, le modalità di previa verifica del versamento degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida e la responsabilità in solido del sanitario che effettua la visita nell'ipotesi di omesso versamento. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono abrogate».