3.06.
(nuova formulazione)
approvato
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione delle macchine agricole).
1. Al comma 8, dell'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni, se lo stato della macchina agricola rimane invariato,».
3.06.
(nuova formulazione)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione delle macchine agricole).
1. Al comma 8, dell'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni, se lo stato della macchina agricola rimane invariato,».