stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.3. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 19/05/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2009  [ apri ]
22.3.
approvato

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) alla lettera a) del comma 2, le parole da: «con l'ammenda» fino a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione»;
2) alla lettera c), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole da: le pene fino a: quinto e sesto periodo con le seguenti: le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal sesto e settimo periodo;
3) alla lettera d), sostituire le parole: il terzo periodo è sostituito dal seguente con le seguenti: dopo il secondo periodo è inserito il seguente
b) al comma 2, capoverso «Art. 186-bis»:
1) al comma 3, sostituire le parole ove incorrano nei reati di cui all'articolo 186, comma 2, lettere a), b) e c), le pene e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con le seguenti ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, le sanzioni;
2) sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato comma 2, lettera c), dell'articolo 186, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;
c) al comma 3:
1) alla lettera a), sostituire le parole: le pene di cui al primo periodo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui al secondo periodo con le seguenti: le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma;
2) sopprimere la lettera c).

Il Relatore