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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.15. in IX Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 17/06/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2009  [ apri ]
1.15. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «di blocchi di pietra naturale,» sono inserite le seguenti: «, anche non eccedenti singolarmente i limiti dell'articolo 62, purché in questa ipotesi il trasporto sia effettuato nel raggio massimo di 80 km di percorrenza a carico e con esclusione delle strade di tipo A,».

Il Relatore
1.15. (nuova formulazione)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «di blocchi di pietra naturale,» sono inserite le seguenti: «, anche non eccedenti singolarmente i limiti dell'articolo 62, purché in questa ipotesi il trasporto sia effettuato nel raggio massimo di 80 km di percorrenza a carico e con esclusione delle strade di tipo A,».

Il Relatore