Sostituirlo con il seguente:
Art. 3
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.»