Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4. - 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata.»