stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.02. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2011  [ apri ]
1.02.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al primo comma dell'articolo 48 della Costituzione sono aggiunti i seguenti periodi:
«Le regioni e le province autonome, limitatamente alle sole elezioni regionali, possono estendere con legge il diritto di voto ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. La legge può stabilire le modalità per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni degli enti locali, dei cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età».