Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «trecento» e «sei»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».
2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «centocinquanta» e «tre»;
b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro».