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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.365.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/06/2011  [ apri ]
7.365.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:
gg-bis) a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle loro società partecipate;
gg-ter) a decorrere dalla stessa data di cui alla lettera gg-bis), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società interamente pubbliche ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) numero 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2) esclusivamente secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
gg-quater) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-quinquies) ai fini di cui alla lettera ii), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
gg-sexies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-bis) a gg-quinquies):
1) all'articolo 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali» a «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali, delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è consentito l'accesso ai dati e alle»;
3) l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;
4) l'articolo 83, comma 28-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;
gg-septies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né all'ACI-PRA o ai gestori degli altri pubblici registri;
gg-octies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.»;
gg-novies) la mancata decisione sulla istanza di sospensione entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992 costituisce illecito disciplinare ed è altresì valutata ai fini dell'eventuale danno erariale. A tale ultimo fine, il presidente della competente Commissione tributaria informa della mancata decisione nel predetto termine i competenti uffici della Corte dei conti.

I Relatori