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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.26.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.26.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:
gg-bis) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
5-ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 105-bis, non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende o immobili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 a condizione che siano reinvestite, entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, per le finalità previste dalla medesima legge.
5-quater. I conferimenti di aziende o immobili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 in fondi comuni d'investimento immobiliari che perseguano esclusivamente finalità di edilizia sociale previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
5-quinquies. Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate mediante cessione delle quote in fondi comuni d'investimento immobiliare detenute a seguito dei conferimenti di cui al comma precedente, a condizione siano reinvestite entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo per le finalità di edilizia sociale previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 338.
5-sexies. Dall'applicazione dei commi da 5-ter a 5-quinquies non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
gg-ter) all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

ident. 7.76.