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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.113.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2011  [ apri ]
5.113.
approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. Alla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato 1. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1o settembre 2011.

Allegato 1

Modificazioni alla tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

numero d'ordine 2.1.1: euro 7,00 (1);
numero d'ordine 2.1.2: euro 3,50 (2);
numero d'ordine 2.1.4: euro 8,00 per ogni titolo stampato, ferma restando la tariffa di euro 4,00 per ogni nota stampata;
è aggiunto il numero d'ordine 2.1.6 «tentativo di accesso non produttivo»: euro 0,15 (3);
la voce n. 4.0 (4) è soppressa;
numero d'ordine 5.1.1 ridenominato «per ogni certificato riguardante una sola persona»: euro 30,00;
numero d'ordine 7.1 (5): euro 1,00.

(1) L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico.
(2) L'importo è riferito ad ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico.
(3) L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio.
(4) «Ricerca continuativa per via telematica».
(5) Concernente la trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno «per ogni soggetto».