stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.97.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/06/2011  [ apri ]
3.97. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di incentivare la nautica da diporto ed il turismo nautico, nonché per favorire l'emersione di maggiori basi imponibili in tale settore, i titolari persone fisiche di imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, possono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio giornaliero delle predette imbarcazioni. Il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare dell'imbarcazione, ovvero da altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del citato Codice della nautica da diporto, in deroga alle disposizioni del regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005. Qualora nello svolgimento dell'attività di noleggio sia utilizzato personale diverso dal titolare dell'imbarcazione, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le norme di cui all'articolo 72 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003. Ferme restando le previsioni di cui al Titolo III, Capo II, del Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate ed alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS ed all'INAIL, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del Codice della nautica da diporto, mentre la mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni.
7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle previsioni contenute nel comma 7-bis.
7-quater. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 7-bis sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo annuo non superiore a 15.000 euro, ad un'imposta sostituiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 7-bis preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.