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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.365.11.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/06/2011  [ apri ]
0.7.365.11.

All'emendamento 7.365, sostituire le lettere gg-octies) e gg-novies) con le seguenti:
«pp) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro trenta giorni dalla fissazione della trattazione in udienza della stessa, che dovrà essere fissata non oltre 180 giorni dalla presentazione dell'istanza";
qq) la mancata decisione sulla istanza di sospensione entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992, laddove ricorrano i presupposti, costituisce illecito disciplinare ed è altresì valutata ai fini dell'eventuale danno erariale. A tale ultimo fine, il Presidente della competente Commissione tributaria informa della mancata decisione nel predetto termine il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per la trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.».

em. 7.365.