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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.97.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.97.

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 120-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recesso e portabilità dei conti correnti».