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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.72.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.72.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto».

Conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) il comma 2-bis dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dalla presente legge, non si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ogni modifica unilaterale è pertanto nulla».