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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.101.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.101.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. I titolari di cariche negli organi gestionali e i funzionari di vertice di imprese o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, finanziari e assicurativi non possono assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o in gruppi di imprese concorrenti.
8-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'attuazione del comma 8-bis e, se riscontra violazioni, fissa all'interessato un termine per scegliere quale incarico mantenere. In mancanza di opzione, l'interessato decade di diritto da tutti gli incarichi incompatibili. Le imprese di cui al comma 8-bis sono tenute a comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i titolari degli incarichi di gestione e tutte le informazioni relative alla propria attività necessarie per l'esercizio dei compiti previsti dal presente comma. La citata Autorità può avvalersi del supporto del Corpo della guardia di finanza e della collaborazione delle autorità di vigilanza di settore. Per la disciplina dei poteri istruttori e sanzionatori si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.