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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
7.02.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detassazione del reddito incrementale per i lavoratori autonomi e le piccole imprese).

1. Se il reddito di lavoro autonomo eccede lo stesso reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento; il reddito dichiarato si assume al lordo degli ammortamenti dedotti. La disposizione si applica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi.
2. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate nonché delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccede il reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento; il reddito dichiarato si assume al lordo degli ammortamenti dedotti. La disposizione si applica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi.