stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.024.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
10.024.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni inerenti la concessione del contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 3.600.000 annui ed è attribuito per il cinquanta per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il trentacinque per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante quindici per cento all'Istituto europeo per le ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) per l'importo di euro 1.300.000 annui, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che è ridotto in misura corrispondente;
b) per l'importo di euro 2.300.000 annui, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi degli articoli 11-quaterdecies, comma 10, e 12, comma 1-quinquies, del decreto-legge medesimo.