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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.012.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
10.012.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Stabilizzazione 5 per mille).

1.Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;
b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2.Restano ferme le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 3.