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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.81.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
6.81.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente: «Le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 7 watt, sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori forme di semplificazione amministrativa previste dalle leggi regionali;
b) all'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole «un provvedimento di diniego» sono aggiunte le seguenti: «o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

ident. 6.43.