Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni normative in materia di costi di funzionamento, di costi del personale, compresi i compensi per gli organi, che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, trovano applicazione agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 solo ove espressamente richiamati.