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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.118.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
6.118.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità, compreso l'articolo 15, commi 3 e 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del Comune competente o della Provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un Comune della stessa provincia; in tal caso la Provincia provvede al ristorno, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai Comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla Provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre di ogni anno, in caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la Provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto per il rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 30 settembre di ogni anno.