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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.78.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
4.78.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le azioni nei confronti del committente sono esperibili soltanto dopo che sia stato escusso l'appaltatore».