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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
4.03.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Potenziamento e funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e finanziamento dell'autostrada ferroviaria alpina).

1. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000.
2. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000.
3. Per le finalità dei commi 1 e 2, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni, per essere versate al bilancio dello Stato.
4. All'onere derivante dal presente articolo, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23 milioni per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ident. 4.01.