stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.60.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
3.60.

Sostituirlo con il seguente:

1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione di tutti i beni del demanio marittimo, di cui all'articolo 28 del Codice della navigazione, per tutti gli usi pubblici del mare, è introdotto un diritto di superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:
a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree edificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, purché realizzate con regolari titoli abilitativi e comunque conformi agli strumenti di piano previsti per gli arenili alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, d'intesa con l'Agenzia del demanio;
b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, esclusivamente per le edificazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e a condizione che queste siano in possesso dei titoli abilitativi previsti, e in regola con i regolamenti edilizi e i vincoli urbanistici del piano regolatore e con quelli paesaggistici alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione, d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia all'Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;
c) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è, altresì, rilasciato previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica che, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario in materia di concorrenza e di trasparenza, deve contemplare tra i criteri ponderali di giudizio, ai fini della selezione della migliore proposta, non solo il pagamento del corrispettivo annuo di cui alla successiva lettera c), n. 1) del presente articolo, bensì ulteriori parametri, quali la professionalità, l'esperienza, la qualità degli investimenti e dell'attività svolta o da svolgere, improntata alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, dando priorità alle attività che importino la realizzazione di attrezzature non fisse e completamente amovibili e che offrano maggiori garanzie di un uso rispondente all'interesse pubblico sulle aree interessate, oggetto di conferimento del diritto di superficie;
d) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:
1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dall'Agenzia del demanio;
2) previo accatastamento delle edificazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a condizione che queste siano in possesso dei titoli abilitativi previsti, e in regola con i regolamenti edilizi e i vincoli urbanistici del piano regolatore e con quelli paesaggistici alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3) se acquisito da un'impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dall'Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi e fiscali, e in regola con il pagamento dei canoni demaniali;
e) sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente e a condizione che le edificazioni esistenti siano in possesso dei titoli abilitativi previsti, e in regola con i regolamenti edilizi e i vincoli urbanistici del piano regolatore e con quelli paesaggistici alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che non siano in possesso dei titoli abilitativi previsti, e che non siano in regola con i regolamenti edilizi e i vincoli urbanistici del piano regolatore e con quelli paesaggistici alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente, e, in particolare, degli articoli 54 e 1161 del Codice della navigazione. Nel caso in cui le edificazioni abusive consistano in opere permanenti ed inamovibili, l'Autorità marittima può, alternativamente alla demolizione, procedere, qualora utile, all'acquisizione gratuita al demanio delle opere ivi abusivamente realizzate. Le concessioni demaniali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge proseguono fino alla loro scadenza, la successiva attribuzione dei diritti di superficie, sulle medesime aree demaniali marittime e sui beni edificati per effetto del regime di concessione, potrà avvenire a condizione che siano rispettati i principi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) del presente articolo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei Distretti turistico - alberghieri di cui al comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nonché dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno presenta una relazione al Parlamento in merito all'ammontare e all'utilizzo delle risorse assegnate, in particolare nelle aree demaniali costiere che registrino intensi flussi di immigrazione, e sui fondi impegnati nelle misure di prima accoglienza agli immigrati. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui alla comma 1, lettera c), n. 1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento di tutti i beni del demanio marittimo, di cui all'articolo 28 del Codice della navigazione, per tutti gli usi pubblici del mare.
4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico - alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,
6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui al comma 2;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.