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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.23.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
3.23.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 37 del Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola: «garanzie», sono aggiunte le seguenti: «di professionalità, di esperienza e di affidabilità acquisite nel settore, nonché» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche in caso di più domande volte ad ottenere, anche ad altro titolo, la titolarità dei beni oggetto della precedente concessione;
b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, contestualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente ai valore commerciale dell'azienda. In tale caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49».
3-ter. All'articolo 49 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola «concessione», sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 37, quarto comma»;
b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Sono considerate opere amovibili i manufatti che, anche se stabilmente infissi al suolo e realizzati con opere murarie, possono essere comunque rimossi e la cui rimozione consente il ripristino dei luoghi nello stato originario.».

ident. 3.82.